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Separazione e divorzio di fronte all'ufficiale di stato civile

Servizio Attivo

Dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.


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A chi è rivolto

Alle coppie che intendono separsi e divorziare. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli della coppia minori, oppure maggiorenni incapaci, o con disabilità grave (art.3,c.3, L.104/1992), o economicamente non autosufficienti.

Descrizione


Dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
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Come fare

I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all'ufficiale di stato civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili il modulo di comunicazione dati.

  • Entrambi i moduli possono essere:
  • consegnati all'ufficio stato civile, previo appuntamento;
  • trasmessi via email all'indirizzo info@comune.terzorio.im.it
Ai moduli deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità.  

Cosa serve

Serve a far cessare gli effetti civili del matrimonio.L'accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale nè può comprendere la determinazione di obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (Tar Lazio, Sez. I-ter, sentenza 3 maggio - 7 luglio 2016, n. 7813).

Cosa si ottiene

Separazione e divorzio di fronte all'ufficiale di stato civile

Tempi e scadenze

Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’ufficio competente, i coniugi devono presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

La richiesta può essere presentata presso:

  • il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
  • il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
  • l Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.

Riferimenti Normativi

  • Legge n. 55 del 6/05/2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi.
  • Legge n. 162 del 10/11/2014 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.
  • D.M. del 27/02/2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici".
  • D.P.R. n. 396 del 3/11/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.

Condizioni di servizio


Il costo consiste in un diritto fisso pari a € 16, che deve essere corrisposto prima della redazione dell'accordo, fatti salvi eventuali diritti di istruttoria.

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 26/06/2023


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