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DescrizioneSezione relativa alle liste di attesa, come indicato all'art. 41, c. 6 del d.lgs. 33/2013. art. 41, comma 6: "gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata "liste di attesa", i tempi di attesa previsti ed i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
L'ente non è soggetto a questo obbligo di pubblicazione.


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